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Fidal n. 08/08 - Assicurazione n. 3.
di Giuseppe Biafora, 13/04/2008

Convenzione Multirischi
3.a parte

La FIDAL ha stipulato con la UNIPOL una convenzione assicurativa a garanzia degli organi federali e degli atleti tesserati.

Tale convenzione è disponibile al link
http://www.fidal.it//2008/Unipol/vademecumFIDAL.pdf).

La convenzione si compone di 6 Sezioni.
Le 6 Sezioni hanno in comune una parte comune della quale abbiamo parlato nella 2.da parte.
Abbiamo visto che le sezioni che ci interessano comne atleti e come Podistica sono
Sezione 2. LESIONI/MORTE (come atleti)
Sezione 3. RESPONSABILTÀ CIVILE VERSO TERZI (come atleti e come organizzatori di gare)
Sezione 6. SOMME ASSICURATE (come beneficiari, anche se ci auguriamo non debba mai accadere.


In questo terzo articolo tratteremo della
Sezione 2. LESIONI/MORTE (come atleti)

Nel seguito mi occuperò solo dei punti di questa sezione riguardanti gli atleti tesserati.

Art.1 Soggetti Assicurati
L’assicurazione è prestata per i Tesserati alla Federazione Italiana di Atletica Leggera appartenenti alle seguenti categorie:
· Master
· Seniores
· Promesse
· Juniores
· Allievi
· Cadetti
· Ragazzi
· Esordienti
· Amatori
· Atleti TOP1, di interesse Internazionale e Progetto Talento
· Atleti CLUB OLIMPICO.
La presente copertura è operante altresì:
· omissis
· omissis
· omissis
· omissis

Art. 2 Oggetto del rischio
L’assicurazione è prestata contro gli eventi fortuiti, violenti ed esterni che producano:
- una o più lesioni previste nelle tabelle allegate;
- la morte.
A termini del presente garanzia è considerata lesione ogni modificazione delle strutture di una parte del corpo specificamente prevista nelle tabelle allegate.
Le garanzie saranno operanti in occasione di riunioni organizzative (Vedi nota 1), incarichi, missioni o altre attività rientranti negli scopi della Federazione Italiana di Atletica Leggera, compreso il rischio in itinere anche con mezzi propri o come trasportati (Vedi nota 2); attività sportive autorizzate, e/o riconosciute e/o organizzate sotto l’egida della F.I.D.A.L., allenamenti (anche individuali) (Vedi nota 3), durante lo svolgimento di gare e/o manifestazioni sportive, ricreative e culturali autorizzate e/o organizzate sotto l’egida della F.I.D.A.L. per tutte le attività e discipline riconosciute.
Le predette garanzie saranno operanti sempre che documentate dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera o dalle sue Strutture Periferiche competenti.

Art. 3 Estensioni di garanzia
La copertura è operante anche per gli eventi indennizzabili a termini di polizza, verificatisi in conseguenza di imperizie, imprudenze o negligenze anche gravi nonché avvenuto in stato di malore o incoscienza (purché non causati da abuso di alcolici, da uso di psicofarmaci assunti a scopo non terapeutico, da uso di allucinogeni e/o stupefacenti).
Sono equiparate ai fini di polizza alle lesioni, le “lesioni particolari” previste nel successivo articolo 10 Criteri di indennizzabilità – Caso Lesioni, purché determinate da evento fortuito violento ed esterno e verificatesi entro e non oltre 60 giorni dal verificarsi dell’evento stesso.

Art. 4 Esclusioni
L’assicurazione non è operante per gli eventi derivanti da:
a) uso e guida di natanti e mezzi di locomozione subacquea;
b) abuso di alcolici e psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
c) guida ed uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione aerea salvo quanto espressamente previsto al successivo art. 12 Estensioni Speciali – “Rischio Volo”.
d) azioni delittuose dell’assicurato;
e) movimenti tellurici, inondazioni, ed eruzioni vulcaniche;
f) guerra e insurrezione;
g) trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
h) disturbi mentali o psichici dell’Assicurato
i) da operazioni chirurgiche, trattamenti e cure mediche;
l) da atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato

Art. 5 Esonero denuncia di infermità
La Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito intervenire in quanto l’Assicuratore, in caso di sinistro, darà luogo all’indennizzo previsto per pari danno nelle Tabelle Lesioni allegate.
Relativamente alla garanzia prevista nel successivo art. 12 Estensioni Speciali – “Rischio Volo”, se l’infortunio colpisce una persona che non è fisicamente sana, non è indennizzabile quanto imputabile a preesistenti condizioni fisiche e patologiche, ma sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

Art. 6 Esonero denuncia altre assicurazioni
Si dà atto che il Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dall’obbligo di denunciare altre polizze stipulate con altri Assicuratori per i medesimi rischi. Le garanzie assicurative previste in polizza si aggiungono a quelle di ogni altra assicurazione per i casi previsti nella presente Sezione.

Art. 7 Rinuncia alla rivalsa
L’Assicuratore rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili del sinistro.

Art. 8 Limiti di età
La garanzia è prestata senza limiti di età.

Art.9 Persone non assicurabili
La garanzia assicurativa non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche – celebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidi.
L’assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.

Art.10 Criteri di indennizzabilità

Caso Morte
In caso di morte dell’Assicurato, purché verificatasi entro due anni dal giorno dell’evento indennizzabile a termini di polizza ed a causa di esso, l’Assicuratore liquida la somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi.
L’indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per la garanzia lesione prevista dall’art. 2 Oggetto del rischio, o per l’invalidità permanente prevista dall’ art. 12 Estensioni Speciali – “Rischio Volo”; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per lesione e/o invalidità permanente, ma entro un anno dal giorno dell’evento indennizzabile a termini di polizza ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, l’Assicuratore corrisponde ai beneficiari la differenza fra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso Morte, ove questa sia maggiore.
Qualora, a seguito di un evento indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato, l’Assicuratore liquida ai beneficiari il capitale garantito per il caso morte non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 C. C.
Se, dopo che l’Assicuratore ha pagato l’indennizzo, risulta che l’Assicurato è vivo, L’Assicuratore avrà diritto alla restituzione - entro 15 giorni dalla richiesta - della somma pagata.
In caso di Atleti appartenenti alle Categoria C.O. che, all’atto del sinistro, risultino inseriti negli elenchi forniti dal CONI all’Assicuratore per la copertura infortuni agli stessi Atleti riservata l’indennizzo per la presente garanzia si intenderà cumulabile con la copertura assicurativa stipulata dal CONI.

Caso Lesioni
L’Assicuratore corrisponde l’indennizzo nella misura prevista come segue:
- per i tesserati appartenenti alle categorie SENIORES, PROMESSE, JUNIORES,ALLIEVI, CADETTI, RAGAZZI, ESORDIENTI, Soci di Società Affiliate, per i partecipanti a corsi di Attività Promozionale e per partecipanti e personale addetto non tesserati a gare e manifestazioni non tesserati, che ne facciano espressa richiesta e ne onorino il relativo premio, saranno operanti le prestazioni previste nella Tabella A allegata;
- per i tesserati appartenenti alle categorie MASTER – AMATORI saranno operanti le prestazioni previste nella Tabella B allegata;
- per i tesserati appartenenti alle categorie ATLETI CLUB OLIMPICO - ATLETI TOP1 – ATLETI DI INTERESSE INTERNAZIONALE E ATLETI PROGETTO TALENTO, nonché per coloro che abbiano stipulato polizza integrativa saranno operanti le prestazioni previste nella Tabella C allegata.

Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’evento fermo quanto previsto dall’art. 5.
Omissis

Art. 11 Controversie
Omissis

Art. 12 Estensioni speciali

Infarto (Estensione valida esclusivamente per i Tesserati della Categoria Master)
Premesso che l’attività degli iscritti alla F.I.D.A.L. si svolge nel pieno rispetto della “Disciplina dell’accesso alle singole attività sportive” e delle “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica” e che, pertanto, il singolo iscritto è in possesso di apposito certificato di idoneità sportiva e/o agonistica in corso di validità, l’assicurazione viene, in tale caso, estesa a coprire la morte dovuta ad infarto e in genere a sindrome cardiovascolare, intervenute durante lo svolgimento delle attività sportive organizzate dalla F.I.D.A.L. ed in conseguenza dello stesso.
L’Assicuratore liquida agli eredi legittimi o testamentari la somma assicurata.
Si precisa che il capitale Caso Morte rischio Infarto non è cumulabile con il capitale Caso Morte base.

Perdita dell’anno scolastico
Qualora, a seguito di evento previsto nella presente polizza che, a motivo delle entità delle lesioni, dovesse comportare l'impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, determini la perdita dell'anno scolastico, all’assicurato verrà corrisposto l’importo massimo di Euro 1.033,00.

Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore
Se a causa di un evento garantito con la presente polizza consegue la morte di un tesserato genitore, l’indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanto beneficiari, sarà aumentata del 100%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale.

Danno estetico
Si conviene che, per gli Assicurati di età non superiore ai 14 anni, L’Assicuratore rimborserà fino ad massimo di Euro 1.550,00 le spese documentate sostenute dall'Assicurato per gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio e/o lesione previste nelle tabelle allegate.

Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti
Fermo quanto previsto nel precedente Art.10 “Criteri di indennizzabilità - Caso Morte”, per i morsi di animali, insetti e aracnoidi che comportino all’assicurato ricovero in istituto di cura e relativa diagnosi che accerti detto evento, verrà corrisposto allo stesso l’importo di Euro 155,00.

Avvelenamenti
Fermo quanto previsto nel precedente Art.10 “Criteri di indennizzabilità - Caso Morte”, a seguito di avvelenamento acuto da ingestione od assorbimento involontario di sostanze, che comporti ricovero, con almeno un pernottamento, in istituto di cura, e relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, verrà corrisposto all’assicurato l’importo di Euro 258,00.

Assideramento – congelamento – colpi di sole o di calore
Fermo quanto previsto nel precedente Art.10 “Criteri di indennizzabilità - Caso Morte”, a seguito di ricovero dell’assicurato in istituto di cura in conseguenza di assideramento,
congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione verrà corrisposto allo stesso l’importo di Euro 258,00.

Rischio volo
La garanzia è operante, esclusivamente nei casi in cui l’Assicurato utilizzi i suddetti mezzi di trasporto aereo per conto della F.I.D.A.L. o, comunque, al fine di svolgere attività rientranti nell’ambito degli scopi della F.I.D.A.L., per le conseguenze degli infortuni che l’Assicurato stesso subisca durante viaggi aerei che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri.
Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni.
La garanzia vale dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso.

La presente garanzia è prestata per le seguenti somme:
Caso morte somma prevista in polizza per il caso morte di cui alla successiva Sezione “Somme Assicurate”.
Caso invalidità permanente stessa somma prevista in polizza per il caso morte.
Diaria da inabilità temporanea Euro 51,00

Resta inteso che le somme delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dallo stesso Contraente, dall’Assicurato o da terzi in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative non potrà superare i capitali per persona di:
- € 1.033.000,00 per il caso di Morte
- € 1.033.000,00 per il caso di invalidità permanente totale
- € 258,00 giornaliere per il caso di inabilità temporanea e complessivamente, per aeromobile, di:
- € 5.165.000,00 per il caso di Morte
- € 5.165.000,00 per il caso di invalidità permanente totale
- € 5.165,00 giornaliere per il caso di inabilità temporanea.

In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente.
Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

Art. 13 Partecipanti alle attività sportive promozionali scolastiche
Omissis

Art. 14 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
La denuncia del sinistro, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata da ogni documentazione clinica atta ad accertare le lesioni subite e la loro indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto ed inviata all’Assicuratore entro 30 giorni dall’evento stesso o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del C. C.

La documentazione di cui sopra deve consentire inequivocabilmente l’identificazione della persona lesa e deve essere accompagnata dal relativo referto, nel caso di fratture e/o lesioni particolari è necessario che il referto clinico radiologico evidenzi la diagnosi in modo chiaro e specifico e sia redatto da un Pronto Soccorso Pubblico e/o una Struttura Privata equivalente (clinica, casa di cura etc.).

Ricevuta la necessaria documentazione e determinato l’indennizzo che risulti dovuto, si provvede entro 30 giorni al pagamento. L’indennizzo verrà corrisposto in Italia, in valuta italiana.

Denuncia della morte
La denuncia della morte, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che l’hanno determinata, corredata dalla documentazione atta ad accertare l’indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto ed inviata all’Assicuratore entro 30 giorni dall’evento stesso o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del C. C.

Art. 15 Limite di indennizzo per singolo evento
In caso di singolo evento che coinvolga più assicurati con la presente polizza convenzione, le somme delle garanzie di cui alla presente Sezione Lesioni/Morte non potranno superare l'importo di Euro 2.066.000,00.

Nell'eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedano gli importi sopra indicati, gli indennizzi spettanti ad ogni assicurato in caso di sinistro sono ridotti con imputazione proporzionale ai capitali assicurati per le singole persone.


Le seguenti note costituiranno richieste di chiarimento alla FIDAL.
Si prega perciò di porre altre eventuali domante per rivolgere un'unica interrogazione

Nota 1
Anche se la lesione o la morte si verificano durante una riunione nella sede della propria società o di una società affiliata FIDAL, ovvero alla quale la FIDAL aderisce ovvero con la quale la FIDAL abbia stipulato una convenzione?

Nota 2
Compresa quindi la circostanza in cui un tesserato si stia recando ad evento che rientri negli scopi FIDAL con mezzo di trasporto proprio o di altri? Cioè anche se il tesserato si sta recando in un posto per un allenamento? E se sì basta la parola del tesserato?

Nota 3
L’assicurazione è operante anche se il tesserato si trova per strada, o in una struttura.


(foto di Giuseppe Coccia)

(foto di Giuseppe Coccia)



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